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Barriere in condominio? Vince il principio della solidarietà condominiale

 Un’ordinanza della Corte di Cassazione legittima l’installazione dell’ascensore condominiale come un “atto di solidarietà”.

L’installazione di un ascensore in condominio finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche e realizzato a vantaggio di tutti i condomini, va considerata indispensabile per garantire l’accessibilità e l’abitabilità dell’appartamento stesso. Di conseguenza, rientra nelle facoltà spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile.

Il condominio non può opporsi all’ampliamento della scala resosi necessario per realizzare l’ascensore.

Ecco quanto ribadito nell’ordinanza n. 31462 della Cassazione Italiana lo scorso dicembre.

Ascensore in condominio, l’ordinanza che legittima la “solidarietà condominiale”

La Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza pubblicata il 5 dicembre 2018, ha affermato con chiarezza che l’ampliamento di una scala padronale, determinato dall’esigenza di realizzare una sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore, indispensabile per garantire l’abitabilità di un edificio, non può essere vietata per una disposizione del regolamento condominiale.

In altre parole, l’esecuzione dell’ascensore non può essere subordinata all’autorizzazione del condominio, in particolar modo facendo riferimento al principio della “solidarietà condominiale” alla quale ci si deve improntare secondo la Legge.

Un passo avanti da parte del legislatore in termini di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche in contesti residenziali privati.

Leggi la notizia completa in Italiano su Il Sole 24 Ore e Ediltecnico.

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